- 31/01/2019
- Postato da: alma
- Categoria: Categorie di impresa
La Società in nome collettivo (S.n.c.) non prevede il versamento di un capitale minimo da parte dei soci. Per costituire la società occorre sottoscrivere un atto pubblico davanti a un notaio o una scrittura privata autenticata.
Tutti i soci hanno responsabilità illimitata, in quanto il socio risponde personalmente con il proprio patrimonio e responsabilità solidale, quando il creditore può chiedere il pagamento delle obbligazioni sociali al singolo socio, il quale ne risponde interamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione, nel caso in cui la società non riesce a far fronte ai propri impegni.
I soci non possono esercitare per conto proprio o in altrui attività concorrenti alla società, salvo consenso degli altri soci, pena il risarcimento del danno ed esclusione dalla società.
Le cause dello scioglimento della società in nome collettivo sono le medesime della società semplice, oltre alla possibilità del fallimento e il provvedimento dell’autorità governativa.
La società in nome collettivo si differenzia dalla società semplice per l’inefficacia nei confronti di terzi del patto che limita la responsabilità; il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore; nella S.n.c. ci sono norme che tutelano il patrimonio della società mentre nella S.s. non è prevista una tutela dell’integrità del patrimonio sociale; nella S.n.c. la legge dispone quali elementi essenziali devono essere presenti nel contratto.